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Chiarimento

  • QUESITO DI UN OPERATORE ECONOMICO:

    In riferimento alla procedura in oggetto, con la presente la scrivente società è ad esporre e richiedere quanto segue. Il codice dei contratti vigente impone alle stazioni appaltanti, al fine di determinare l’importo a base d’asta, d’individuare nei documenti di gara il costo della manodopera, determinato in base alle tabelle ministeriali. La disciplina richiamata è volta in definitiva a garantire che negli appalti pubblici il lavoro sia adeguatamente remunerato. La stazione appaltante sembra essere incorsa in errore nel fissare tale importo, tenuto conto del numero di ore occorrenti per l’espletamento dell’attività e del costo medio orario del personale dipendente da imprese esercenti i servizi oggetto di gara, fissato nelle tabelle ministeriali. Prendendo in esame la Tabella Ministeriale - Nazionale – di cui al Decreto 18 ottobre 2010 (GU n.303 del 29-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 289) le quali prevedono la determinazione del costo medio orario del lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi (utilizzate dalla SA per la quantificazione del costo del personale) prevedono quale costo medio orario per nr. 1 risorsa al V livello € 17,39 (costo previsto con la maggiorazione prevista ai sensi della legge 266/2005). Solo l’impiego di nr. 1 risorsa per nr. 32 ore settimanali (ovvero per garantire il numero di ore di servizio prestate dall’affidatario uscente) comporta un costo nei 5 anni e sei mesi (5 anni di durata + 6 mesi di eventuale proroga da considerarsi quale ulteriore termine opzionale la cui computazione è necessaria ai del calcolo del valore stimato del contratto ex. art. 35 D.Lgs. 50/2016) di durata dell’affidamento un costo della manodopera quantificabile in Euro 159.765,41 (valore così calcolato: € 17,39 x 32 ore settimana x 52,2 settimane/anno indicate nelle Tabelle Ministeriali x 5,5 durata del contratto, inclusa l’opzione della proroga) e non di Euro 60.000,00 come disposto dalla lex specialis. Si precisa peraltro che il risultato della prestazione richiesto dalla lex specialis non può che avvenire garantendo la presenza di personale addetto ai differenti servizi richiesti, in numero maggiore rispetto alle 32 ore previste dalla gestione precedente e/o da un'unica risorsa, tenuto conto del diritto a ferie e permessi che interromperebbero la continuità dei servizi richiesti. Il fatto che la SA non abbia indicato il numero di ore di presenza del personale porta a pericolose distorsioni, inducendo gli offerenti a sottostimare il monte ore necessario per garantire il servizio richiesto - a detrimento del risultato perseguito dal committente - e soprattutto a non garantire il rispetto del costo del lavoro. Nella determinazione della base d’asta la stazione appaltante deve garantire che siano rispettati i contratti di lavoro, in modo che rispetto all'importo a base d'asta vi sia la possibilità di modulazione del ribasso, per preservare valori intangibili, quale il costo dei lavoratori. Il rispetto della retribuzione parte proprio dalla definizione di una esatta base d’asta, che deve essere adeguata e sufficiente, al fine di garantire l’applicazione dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva. Orbene, tenendo conto che al costo del personale debbono aggiungersi le spese connesse alla fornitura e alla gestione della strumentazione richiesta dal capitolato quali: - spese per il noleggio, l’installazione di nr. 75 parcometri nuovi operativi tutti i giorni dell’anno, nonché di un impianto a sbarre con cassa automatica presso il parcheggio Toti, - spese per il prelievo degli incassi delle apparecchiature con trasporto, conteggio e accredito del denaro sul conto corrente bancario indicato dalla società; - spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi forniti; - spese di assistenza tecnica; - costo della sostituzione dei parcometri e/o parti di ricambio anche in seguito ad atti di vandalismo e furto; - costo della piattaforma web centralizzata di monitoraggio e controllo - spese per la sicurezza sul lavoro - spese assicurative appare evidente che la somma posta dalla stazione appaltante alla base della gara non sia stata adeguatamente stimata e, conseguentemente, non consenta la formulazione di un’offerta congrua e la previsione di un apprezzabile utile di impresa. Si chiede pertanto di voler rideterminare la base d’asta tenendo conto dei corretti costi del personale. Nell’occasione si precisa altresì: in ordine al “progetto di assorbimento del personale uscente” di cui al disciplinare di gara. Premesso che l’inserimento nella lex specialis di gara della c.d. clausola sociale di ‘riassorbimento’ è legittima se essa è interpretata nel senso che l’appaltatore subentrante deve prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, ma solo a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, sulla base del presupposto che l’iniziativa economica privata è sì libera, ma deve avere riguardo anche all’utilità sociale. Nel caso che ci occupa le attività cui sono preordinate le risorse impiegate nella commessa sono di carattere specialistico. Il dipendente dell’appaltatore uscente sarà ovviamente formato alla manutenzione dei dispositivi da quest’ultimo installati. Il concorrente che si propone di offrire strumentazione diversa da quella ad oggi utilizzata e dispone di proprie risorse qualificate all’attività manutentiva sulla suddetta strumentazione dovrà legittimamente impiegare il proprio organico per garantire il miglior servizio al committente. Non si comprende inoltre quale sia il premio – ovvero il punteggio – riservato dalla SA al progetto di inserimento. Si chiede pertanto di voler precisare la suddetta prescrizione. In ordine alle “forme di pagamento” del Capitolato Tecnico Amministrativo di cui all’art. 2 punto 5 e) si chiede cortesemente di chiarire la richiesta rivolta agli operatori di “presentare apposita dichiarazione in base alla quale da atto dell’ immediata attuabilità del servizio di accettazione delle carte bancarie presso i parcometri indicando l’istituto bancario di riferimento per le transazioni attraverso i circuiti di pagamento, nonché gli estremi del relativo rapporto contrattuale”. Non si comprende la ratio di tale richiesta che si pone in contrasto con l’interesse della SA a preservare la piena titolarità dei proventi incassati mediante moneta elettronica attraverso l’attivazione diretta con il proprio istituto bancario, alle proprie condizioni economiche il suddetto circuito. Peraltro tale prescrizione, se confermata, comporta un onere aggiuntivo a carico dell’appaltatore che dovrà essere congruamente computato nella rideterminazione della base d’asta. Al fine di poter consentire agli operatori una puntuale valutazione economica sul materiale occorrente e necessario alla corretta esecuzione dei servizi richiesti dalla SA, si richiede di voler produrre ulteriori dettagli relativamente la agli incassi relativi alle annualità 2016 – 2017 – 2018 volendo specificare, per ogni annualità, almeno i seguenti valori. a) Per i parcometri: incasso mensile suddiviso per tipologia di pagamento (monete, tessere, carte di credito/debito, altri sistemi) realizzato da ciascun parcometro con il numero di ticket emessi b) Per l’impianto a barriera del parcheggio Toti: incasso mensile suddiviso per tipologia di pagamento (monete, tessere, carte di credito/debito, altri sistemi) corredato del numero di accessi/ticket emessi. 

    Domanda del: 24/06/2019 aggiornata il 24/06/2019
  • Amministratore Unico: Ing. Renato Cipollini Montecatini Terme lì, 24 giugno 2019 Prot. n°82 /19 www.montecatiniparcheggi.it link https://montecatiniparcheggi.acquistitelematici.it/gare PEC: info @pecmontecatiniparcheggi.com

    Egregi,

    in risposta ai quesiti posti si precisa quanto segue: 1) all'art. 3 del disciplinare la stazione appaltante ha commesso un errore materiale evidenziando che i costi della manodopera, compresi nell'importo posto a base di gara, sono stimati pari ad € 60,000,00. L'importo erroneamente inserito è stato calcolato su base annuale, anziché in relazione alla durata complessiva dell'appalto e pertanto i costi della manodopera, rapportati all'intero periodo di affidamento dell'appalto, sono da intendersi pari ad € 300,000,00. L'importo a base d'asta rimane pertanto immutato.

    2) il calcolo del valore stimato dell'appalto è stato effettuato tenendo conto della durata di 5 anni, poiché la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, eventualmente, esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente (c.d. proroga tecnica), la cui eventuale durata non è stata esplicitata nel disciplinare in quanto non era né prevedibile, né quantificabile, alla data di pubblicazione del bando. La stazione appaltante non ha neppure richiamato nel disciplinare il ricorso al quinto d'obbligo previsto all’art. 106, co. 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Tra l'altro, il bando è ampiamente oltre la soglia di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e pertanto non c'è alcun rischio di incorrere in violazioni delle normative previste in ordine alla disciplina da applicare per ogni procedura, in base alle soglie elencate.

    3) la SA non ha indicato il numero minimo richiesto di ore di presenza del personale, poiché si ritiene che il numero di persone adibite ai servizi di manutenzione parcometri ed impianto a sbarre e di prelievo degli incassi dalle apparecchiature debba essere funzionale all'impostazione organizzativa adottata ed alla formazione ricevuta dall'offerente, facendo presente che sia l'adeguatezza, la disponibilità e la localizzazione delle risorse umane assegnate al servizio, sia l'impostazione organizzativa di ogni procedura di intervento per assistenza tecnica e riparazione guasti, o semplice verifica e manutenzione preventiva, sono oggetto di valutazione e attribuzione punteggio tecnico, così come sono oggetto di valutazione l'attribuzione di soglie minime di qualità del servizio migliorative dei valori fissati. L'attribuzione di un punteggio tecnico in relazione ad ogni aspetto afferente ai servizi richiesti che comporti anche un'azione diretta di personale va proprio nell'ottica di indurre gli offerenti a non sottostimare né la quantità, né la qualità del personale necessario per garantire il servizio richiesto, garantendo però al contempo agli offerenti la possibilità di organizzare l'offerta tecnica tenendo conto di ogni economia di scala o altro fattore che possa influenzarne l'impostazione. Il rispetto del costo del lavoro e degli altri obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sarà vincolante per tutta la durata dell'appalto come indicato anche all'art. 9 del capitolato tecnico-amministrativo e come da normativa vigente

    4) Il progetto di assorbimento del personale uscente è richiesto nel rispetto della normativa vigente, in base alle indicazioni fornite all'Anac dal Consiglio di stato e nel rispetto alle linee guida in materia di clausole sociali n. 13 recanti “La disciplina delle clausole sociali”, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019, sulla base dell'art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Non è stato stabilito di attribuire un punteggio qualitativo in relazione al progetto presentato, pertanto ne sarà valutata esclusivamente la congruità: così come stabilito dalle Linee Guida sopra indicate, la mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un’offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si impone l’esclusione dalla gara, tenendo altresì conto che l'operatore economico non sarà escluso dalla procedura nell'ipotesi in cui si manifesti il proposito di applicarla nei limiti di compatibilità con la propria organizzazione d’impresa, secondo i termini evidenziati al paragrafo 3 delle Linee Guida stesse.

    5) la richiesta rivolta agli operatori di “presentare apposita dichiarazione in base alla quale dà atto dell’immediata attuabilità del servizio di accettazione delle carte bancarie presso i parcometri indicando l’istituto bancario di riferimento per le transazioni attraverso i circuiti di pagamento, nonché gli estremi del relativo rapporto contrattuale" è stata rivolta nell'ottica di ottenere garanzie sull'immediata attuabilità e tracciabilità del servizio di accettazione di pagamenti con moneta elettronica, obbligatoria ai sensi della normativa vigente. La piena titolarità dei proventi è certamente tutelata ed il costo per l'operatore economico per adeguarsi a quanto richiesto è giudicato irrisorio rispetto all'importo fissato a base d'asta.

    IN RIFERIMENTO ALL'ULTIMA RICHIESTA DI INFORMAZIONI DI SEGUITO RIPORTATA:

    Al fine di poter consentire agli operatori una puntuale valutazione economica sul materiale occorrente e necessario alla corretta esecuzione dei servizi richiesti dalla SA, si richiede di voler produrre ulteriori dettagli relativamente la agli incassi relativi alle annualità 2016 – 2017 – 2018 volendo specificare, per ogni annualità, almeno i seguenti valori. a) Per i parcometri: incasso mensile suddiviso per tipologia di pagamento (monete, tessere, carte di credito/debito, altri sistemi) realizzato da ciascun parcometro con il numero di ticket emessi b) Per l’impianto a barriera del parcheggio Toti: incasso mensile suddiviso per tipologia di pagamento (monete, tessere, carte di credito/debito, altri sistemi) corredato del numero di accessi/ticket emessi

    SI PRECISA CHE I DOCUMENTI SONO STATI PUBBLICATI E SONO CONSULTABILI NELL'AREA PUBBLICA NELLA SEZIONE DOCUMENTI GARA NEI FILE CARICATI AI PUNTI: 6; 7; 7.1; 8; 8.1; 9; 10; 11.

    "Distinti saluti. Montecatini Parcheggi & Servizi S.p.A. L’Amministratore Unico Ing. Renato Cipollini

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